(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
 
  1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del  deposito  del
proprio strumento di  ratifica  o  di  accettazione,  od  ogni  Stato
aderente all'atto del deposito del  proprio  strumento  di  adesione,
puo' dichiarare di fare uso di una  o  piu'  delle  riserve  elencate
all'allegato II del presente Accordo.  Non  e'  ammessa  nessun'altra
riserva. 
  2. Ogni Stato firmatario od ogni  Parte  contraente  puo'  ritirare
totalmente o in parte, una  propria  riserva  formulata  in  base  al
paragrafo   precedente,   mediante   dichiarazione   indirizzata   al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la quale avra'  efficacia
a partire dalla data in cui sara' stata ricevuta.