(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
 
  Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del Consiglio e ad  ogni  Stato  che  abbia  aderito  al
presente Accordo: 
    a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione; 
    b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione; 
    c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di  accettazione  o
di adesione; 
    d) le prestazioni elencate nell'Allegato I; 
    e) ogni data di  entrata  in  vigore  del  presente  Accordo,  in
conformita' dell'articolo 15; 
    f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni
dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17; 
    g) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni  del
paragrafo 1 dell'articolo 18; 
    h) il ritiro di ogni riserva  effettuato  in  applicazione  delle
disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18; 
    i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni  del
paragrafo 2 dell'articolo 19; 
    l) ogni notifica  ricevuta  in  applicazione  delle  disposizioni
dell'articolo 20 e la data a partire dalla quale  la  denuncia  avra'
effetto.