Articolo 21 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo: a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione; b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione; c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; d) le prestazioni elencate nell'Allegato I; e) ogni data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' dell'articolo 15; f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17; g) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18; h) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18; i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19; l) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto.