(Accordo-Allegato II)
                             ALLEGATO II 
                                                    [Articolo 18 (1)] 
 
                               Riserve 
 
  Ogni Parte contraente puo' dichiarare di riservarsi il diritto di: 
    a) ritenere che l'espressione "persona collocata alla pari" venga
applicata soltanto nel caso di persone di sesso femminile; 
    b) adottare, dei due metodi indicati all'articolo 6, paragrafo I,
solo quello che stabilisce che il contratto dovra'  essere  stipulato
prima che la persona collocata alla pari abbia lasciato il  Paese  in
cui risiedeva; 
    c) derogare alle  disposizioni  dell'articolo  10,  paragrafo  2,
disponendo che i premi dell'assicurazione  siano  versati  per  meta'
dalla famiglia ospitante e che tale deroga venga portata, prima della
stipulazione del contratto, a conoscenza di ogni persona che desideri
essere collocata alla pari; 
    d) differire l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo
12 sino al momento in cui abbiano potuto essere adottate le misure di
ordine pratico necessarie a tale entrata in vigore,  restando  inteso
che la Parte contraente in questione si sforzera' di  adottare  dette
misure il piu' presto possibile.