ALLEGATO II [Articolo 18 (1)] Riserve Ogni Parte contraente puo' dichiarare di riservarsi il diritto di: a) ritenere che l'espressione "persona collocata alla pari" venga applicata soltanto nel caso di persone di sesso femminile; b) adottare, dei due metodi indicati all'articolo 6, paragrafo I, solo quello che stabilisce che il contratto dovra' essere stipulato prima che la persona collocata alla pari abbia lasciato il Paese in cui risiedeva; c) derogare alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, disponendo che i premi dell'assicurazione siano versati per meta' dalla famiglia ospitante e che tale deroga venga portata, prima della stipulazione del contratto, a conoscenza di ogni persona che desideri essere collocata alla pari; d) differire l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 12 sino al momento in cui abbiano potuto essere adottate le misure di ordine pratico necessarie a tale entrata in vigore, restando inteso che la Parte contraente in questione si sforzera' di adottare dette misure il piu' presto possibile.