(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  1. La persona collocata alla pari non dovra' avere meno di 17 anni,
ne superare i 30 anni di eta'. 
  2. Tuttavia, eccezionalmente e su domanda motivata, possono  essere
permesse deroghe dall'autorita' competente del  Paese  ospitante  per
quanto riguarda il limite massimo di eta'.