(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
  1. La persona collocata alla pari riceve vitto  ed  alloggio  dalla
famiglia ospitante; essa dispone, per quanto possibile, di una camera
individuale. 
  2.  La  persona  collocata  alla  pari  deve  disporre   di   tempo
sufficiente per seguire dei corsi di lingua e perfezionarsi sul piano
culturale  e  professionale;  a  tale  scopo  verra'  accordata  ogni
facilitazione per regolare opportunamente gli orari di lavoro. 
  3. La persona collocata alla pari deve disporre di almeno un giorno
intero di riposo ogni settimana, fra cui almeno una domenica al mese,
e deve avere ogni possibilita' di  partecipare  alle  funzioni  della
propria religione. 
  4. La persona collocata alla pari deve ricevere una certa somma  di
denaro per le piccole spese il cui ammontare e  la  cui  periodicita'
verranno stabilite nell'accordo di cui all'articolo 6.