Art. 10.
         (Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali)

  I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le
aziende  di  credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la
ripartizione.
  In  mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello, o
il  presidente  del  tribunale competente da lui delegato, sentiti le
aziende  di  credito,  i  consigli notarili, i dirigenti degli uffici
unici  nonche'  i  rappresentanti  degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti  ufficiali  giudiziari  presso  gli  stessi  uffici unici, e
tenute  presenti  le  situazioni locali ed ogni altro utile elemento,
determina  la  ripartizione  dei  titoli  tra le categorie dei notai,
degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
  La  ripartizione,  nell'ambito  della  categoria dei notai, avviene
previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.