Art. 2.
                           (Presentatori)

  Il    notaio   e   l'ufficiale   giudiziario   sotto   la   propria
responsabilita'  possono provvedere alla presentazione del titolo, ai
sensi  dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14
dicembre  1933,  n.  1669,  e  dello  articolo  32 delle disposizioni
approvate  con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di
presentatori.
  I  presentatori  sono  nominati  ed  autorizzati a svolgere la loro
funzione  con  provvedimento  del presidente della corte d'appello, o
del  presidente  del  tribunale  competente appositamente delegato, a
richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.
  Il  segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo
richiedono,  puo'  essere  autorizzato  dal  pretore  competente  per
territorio  a  servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo
comunale.
  Il   presentatore   del   notaio,  il  presentatore  dell'ufficiale
giudiziario  e  il messo comunale, nel compimento degli atti previsti
dalla  presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi
e  per  gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del
codice penale.