Art. 8. 
                       (Indennita' di accesso) 
 
  Ai  pubblici  ufficiali  indicati  nel  primo  comma  dell'articolo
precedente, per ogni atto  richiesto,  compiuto  fuori  dell'edificio
sede di lavoro, spetta anche un'indennita'  di  accesso,  comprensiva
del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella  misura
seguente: 
    a) fino a 3 chilometri, lire 300; 
    b) fino a 5 chilometri, lire 400; 
    c) fino a 10 chilometri, lire 700; 
    d) fino a 15 chilometri, lire 1.000; 
    e) fino a 20 chilometri, lire 1.300; 
oltre  i  venti  chilometri,  per  ogni  sei  chilometri  o  frazione
superiore a  tre  chilometri  di  percorso  successivo,  l'indennita'
prevista alla precedente lettera e) e' aumentata di lire 300. 
  La determinazione delle distanze,  ai  fini  dell'applicazione  del
precedente  comma,  e'   effettuata   in   base   alle   disposizioni
dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. 
  Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso  nella
medesima localita' e nei confronti della stessa persona,  o  mediante
unico accesso presso  la  stessa  sede  di  un  istituto  di  credito
domiciliatario e nei confronti anche di piu' persone, e'  dovuta  una
sola indennita' di accesso, la quale grava in parti uguali  su  tutti
gli atti eseguiti. 
  Il Ministro per la  grazia  e  giustizia  puo',  con  suo  decreto,
stabilire alla fine  di  ogni  biennio  variazioni  dell'importo  dei
diritti e delle indennita'  di  cui  all'articolo  7  e  al  presente
articolo, secondo gli indici del costo della vita.