Art. 10. 
 
  Lo stato giuridico del personale non insegnante di cui alla lettera
c) dell'articolo 1 dovra' stabilire: 
    1) la  ristrutturazione  delle  carriere;  la  istituzione  e  il
riordinamento dei ruoli,  con  forme  opportune  di  decentramento  a
livello  regionale  o  provinciale;  l'unificazione  di  quelli   con
funzioni corrispondenti. 
  Saranno istituiti a  livello  provinciale  e  a  livello  regionale
organi collegiali cui saranno devolute le attribuzioni del  consiglio
di  amministrazione  della  pubblica  istruzione  nei  confronti  del
personale non insegnante. 
  Saranno  determinate  le  attribuzioni  di  ciascuna  carriera  con
l'indicazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle
attivita' e al funzionamento delle istituzioni scolastiche; 
    2) la determinazione degli organici in rapporto al  numero  delle
classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei  laboratori,
delle  officine,  delle  aziende  agricole,  delle  strutture   degli
edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attivita'  di
cui al numero 1)  del  presente  articolo,  nonche'  per  i  convitti
nazionali, gli educandati femminili dello Stato  e  convitti  annessi
agli istituti di istruzione tecnica e professionale, del  numero  dei
convittori e dei semiconvittori; 
    3) la determinazione delle modalita' di assunzione in ruolo nelle
diverse carriere. 
  Per il personale delle  carriere  esecutiva  ed  ausiliaria,  sara'
prevista  l'assunzione   in   ruolo,   nei   limiti   delle   vacanze
dell'organico, mediante concorsi per  titoli,  indetti  ed  espletati
periodicamente  in  ogni  provincia  con  graduatorie  permanenti   e
aggiornabili, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno 2  anni
di servizio non di ruolo senza demerito. 
  Sara' previsto il  conferimento  degli  incarichi  annuali  per  il
servizio non di ruolo del personale di  cui  al  presente  numero  3)
mediante graduatorie provinciali; 
    4) l'istituzione di corsi di aggiornamento  e  di  qualificazione
culturale e professionale, di  norma  a  carattere  provinciale,  per
tutto il personale non docente; 
    5) la  disciplina  delle  sostituzioni  temporanee  nei  casi  di
assenza per durata superiore a venti giorni, escluso dal  computo  il
periodo di congedo ordinario, del personale di concetto, esecutivo  e
ausiliario di ruolo  e  non  di  ruolo,  allorche'  le  stesse  siano
necessarie per garantire il funzionamento degli  istituti  o  scuole,
dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello  Stato,  dei
convitti annessi agli istituti  e  scuole  di  istruzione  tecnica  e
professionale. 
  Sara' pure prevista e disciplinata la sostituzione  temporanea  del
personale appartenente ad altre carriere; 
    6) le norme di tutela delle liberta' sindacali di  cui  al  primo
comma, numero 16), dell'articolo 4 della presente legge; 
    7) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico  del
personale di cui al presente articolo  ad  integrazione  dello  stato
giuridico degli impiegati civili dello Stato. 
  Saranno previste disposizioni particolari per la  disciplina  dello
stato giuridico del personale  assistente  della  scuola  materna  in
rapporto  ai  compiti  attribuiti  al  personale  medesimo  ed   alla
preparazione ad esso richiesta.