Art. 12. 
 
  Al personale ispettivo, direttivo,  docente  e  non  docente  della
scuola materna, elementare, secondaria e artistica e'  attribuito,  a
decorrere dal 1° settembre 1973,  un  assegno  annuo  pensionabile  e
utile ai fini dell'indennita' di buonuscita, con esclusione  di  ogni
effetto sugli aumenti periodici di stipendio, sullo  straordinario  e
sulla tredicesima  mensilita',  nelle  misure  di  cui  alla  tabella
allegata. 
  Detto assegno e' sostitutivo degli  attuali  trattamenti  accessori
per indennita' di direzione e compenso per prestazioni  complementari
attinenti alla funzione docente previsti dalla legge 18  marzo  1958,
n. 165, e successive modificazioni,  per  assegni  speciali  previsti
dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli
85 e 87 del regolamento per l'istruzione  industriale  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, per  compensi  speciali  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 27 giugno 1946, n. 19, ivi  compresi  quelli  per  l'espansione
scolastica. 
  A partire dalla suindicata data del 1° settembre 1973, al personale
di cui al primo comma  del  presente  articolo  non  potranno  essere
corrisposti  indennita',  compensi,  premi,  gettoni   di   presenza,
soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a  carico  del
bilancio dello Stato, di contabilita' speciali o  di  gestioni  fuori
bilancio, per l'opera  svolta  quale  dipendente  dello  Stato  o  in
rappresentanza della amministrazione  statale,  fatta  eccezione  del
compenso per  il  lavoro  straordinario  debitamente  autorizzato  ed
effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennita'  e
degli assegni per il servizio all'estero, dell'indennita' integrativa
speciale, dell'aggiunta di famiglia,  della  tredicesima  mensilita',
dell'assegno personale di  sede  e  dei  compensi  ai  componenti  le
commissioni  di  esami  negli  istituti  e   scuole   di   istruzione
elementare,  media,  classica,  scientifica,   magistrale,   tecnica,
professionale ed artistica. 
  Con apposito decreto delegato saranno  disciplinati  i  limiti,  le
misure orarie e le condizioni per l'autorizzazione alla effettuazione
di lavoro straordinario per il personale ispettivo e direttivo  della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. 
  L'ammontare   netto   dell'indennita'   di   servizio   all'estero,
dell'assegno di sede e delle analoghe indennita' ed  assegni  per  il
personale in servizio all'estero, comprensivo dell'eventuale  aumento
o riduzione in relazione alla  situazione  di  famiglia,  e'  ridotto
mensilmente di un  importo  corrispondente  a  quello  mensile  netto
dell'assegno pensionabile di cui al presente articolo.