Art. 13. 
 
  In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 12 nei 
confronti del personale ivi previsto non si applicano l'articolo 15 
  della legge 27 maggio 1959, n. 324, e la legge 9  aprile  1953,  n.
  310. 
Sono soppressi l'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 
1961, n. 1162, e l'assegno personale previsto dagli articoli  3  e  4
del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533. 
  La legge 30 gennaio 1962, n. 14, l'articolo 3 della legge 20 maggio
1966, n. 335, e la legge 11 novembre 1971, n. 1094, sono abrogate. 
 Le norme del presente articolo hanno effetto dal 1 settembre 1973.