Art. 14. 
 
  Agli effetti della carriera, della quiescenza e  della  previdenza,
per il personale di cui all'articolo 1  della  presente  legge  sara'
riordinata la disciplina del riconoscimento o  riscatto  di  tutti  i
servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo, prestati in ogni tipo di
scuola statale in Italia e all'estero, nonche' del servizio  militare
prestato prima della  nomina  in  ruolo.  A  tal  fine,  il  servizio
prestato in qualita' di professore incaricato o assistente incaricato
o straordinario nelle universita' sara' equiparato  a  quello  svolto
con la qualifica massima nelle scuole secondarie superiori. 
  Il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute,  nonche'
i servizi non scolastici di  ruolo  o  non  di  ruolo  prestati  alle
dipendenze dello Stato o degli enti locali, saranno  riconosciuti  ai
soli fini della quiescenza. 
  Lo stipendio mensile del personale della scuola, che passa ad altra
carriera della stessa amministrazione, non potra' essere inferiore  a
quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.