Art. 15. 
 
  A decorrere dal 1°  ottobre  1974  il  collocamento  a  riposo  per
raggiunti limiti di  eta'  per  il  personale  ispettivo,  direttivo,
docente e non docente della scuola materna, primaria,  secondaria  ed
artistica avviene il 1 ottobre successivo alla data di compimento del
65° anno di eta'. 
  Al  personale  ispettivo,  direttivo,  docente  e  non  docente  in
servizio al 1 ottobre 1974 che, per effetto del  disposto  del  comma
precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti  limiti  di
eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio  attualmente
richiesto per il massimo della pensione  e'  consentito  rimanere  in
servizio su richiesta fino al raggiungimento  del  limite  massimo  e
comunque non oltre il 70° anno di eta'. 
  La disposizione di cui al  comma  precedente  si  applica  fino  al
conseguimento dell'anzianita'  minima  per  la  quiescenza  anche  al
personale che, in servizio al 1 ottobre 1974, al compimento  del  65°
anno di eta' non abbia raggiunto il  numero  di  anni  richiesto  per
ottenere il minimo della pensione. 
  Al personale, di cui alla presente legge, che  verra'  collocato  a
riposo a partire dal 1 ottobre 1973, sara' corrisposto un trattamento
provvisorio di pensione nella misura  dell'ottanta  per  cento  dello
stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili  in  godimento
all'atto  della  cessazione  dal  servizio,  salvo  conguaglio   alla
definitiva liquidazione. 
  Al personale  direttivo,  ispettivo,  docente  e  non  docente  che
cessera' dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 25  giugno
1975, in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970,  n.
336, il trattamento di pensione e l'indennita'  di  buonuscita  o  di
previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe
conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al  secondo
e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10.