Art. 15. A decorrere dal 1° ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica avviene il 1 ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di eta'. Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in servizio al 1 ottobre 1974 che, per effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione e' consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di eta'. La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza anche al personale che, in servizio al 1 ottobre 1974, al compimento del 65° anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione. Al personale, di cui alla presente legge, che verra' collocato a riposo a partire dal 1 ottobre 1973, sara' corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura dell'ottanta per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione. Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cessera' dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 25 giugno 1975, in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento di pensione e l'indennita' di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10.