Art. 16. 
 
  Ai docenti per il cui insegnamento e'  richiesto  o  consentito  il
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  che  siano
attualmente inquadrati nel ruolo B, ed a quelli che  per  gli  stessi
insegnamenti siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi
delle leggi 28 luglio 1961,  n.  831,  25  luglio  1966,  n.  603,  e
successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468,  e'
riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo  dei  docenti  di
materie per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di  laurea  o
il  diploma  di  istituto  superiore  di   cui   al   comma   secondo
dell'articolo 3 della presente legge. 
  Tale diritto e' riconosciuto anche a coloro che,  in  possesso  del
titolo di  abilitazione  all'insegnamento,  verranno  iscritti  nelle
graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre  1971,  n.
1074, nonche' ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di
cui al precedente comma che saranno banditi  prima  della  cessazione
del beneficio della non licenziabilita' previsto per i docenti non di
ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19  giugno  1970,
n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 
571.