Art. 16. Ai docenti per il cui insegnamento e' richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che siano attualmente inquadrati nel ruolo B, ed a quelli che per gli stessi insegnamenti siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468, e' riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore di cui al comma secondo dell'articolo 3 della presente legge. Tale diritto e' riconosciuto anche a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonche' ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilita' previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.