Art. 17. 
 
  Gli  insegnanti  incaricati  a  tempo  indeterminato  nelle  scuole
secondarie ed artistiche che abbiano gia'  conseguito  il  titolo  di
abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati e
nell'anno scolastico, 1973-1974 occupino una cattedra o posto  orario
sono nominati in ruolo, con decorrenza 1 ottobre 1974. 
  Essi mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono. 
  Per coloro che, trovandosi  nelle  condizioni  previste  dal  primo
comma, risultino inclusi in graduatorie ad esaurimento  compilate  in
applicazione di precedenti provvedimenti legislativi,  la  decorrenza
della nomina  in  ruolo  e'  quella  prevista  dalla  graduatoria  ad
esaurimento in cui sono inclusi. 
  Il Ministro  per  la  pubblica  istruzione,  con  proprio  decreto,
fissera' le modalita' ed i tempi per l'assegnazione definitiva  della
sede. 
  Il personale non insegnante  non  di  ruolo  in  servizio  a  tempo
indeterminato negli istituti e scuole  di  istruzione  secondaria  ed
artistica che alla data del 30 settembre 1973 abbia almeno un anno di
servizio continuato, prestato senza demerito, e' assunto a  decorrere
dal 1 ottobre  1974  nel  ruolo  organico  corrispondente,  rimanendo
assegnato alla sede occupata. 
  I provvedimenti di nomina del personale direttivo e docente  avente
titolo alla immissione in ruolo  possono  essere  disposti  anche  in
pendenza della registrazione delle graduatorie nelle quali compreso.