Art. 17. Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche che abbiano gia' conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati e nell'anno scolastico, 1973-1974 occupino una cattedra o posto orario sono nominati in ruolo, con decorrenza 1 ottobre 1974. Essi mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono. Per coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma, risultino inclusi in graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, la decorrenza della nomina in ruolo e' quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento in cui sono inclusi. Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, fissera' le modalita' ed i tempi per l'assegnazione definitiva della sede. Il personale non insegnante non di ruolo in servizio a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che alla data del 30 settembre 1973 abbia almeno un anno di servizio continuato, prestato senza demerito, e' assunto a decorrere dal 1 ottobre 1974 nel ruolo organico corrispondente, rimanendo assegnato alla sede occupata. I provvedimenti di nomina del personale direttivo e docente avente titolo alla immissione in ruolo possono essere disposti anche in pendenza della registrazione delle graduatorie nelle quali compreso.