Art. 18. 
 
  Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente  della
Repubblica su proposta del Ministro per la  pubblica  istruzione,  di
concerto con il Ministro per il tesoro  e  con  il  Ministro  per  la
riforma della  pubblica  amministrazione,  udito  il  parere  di  una
commissione composta di  dieci  senatori  e  di  dieci  deputati,  in
rappresentanza proporzionale dei gruppi  parlamentari,  nominati  dai
Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei
gruppi stessi, integrata  da  12  rappresentanti  dei  sindacati  che
organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non  docente
della scuola materna, elementare, secondaria, artistica nominati  dal
Ministro  per  la   pubblica   istruzione   su   designazione   delle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale e da  quattro  esperti
dei  problemi  scolastici  scelti  dal  Ministro  per   la   pubblica
istruzione. 
  Sara' garantita alle riunioni della  commissione  la  presenza  dei
membri del Governo preposti ai Ministeri di competenza.