Art. 2. LO stato giuridico del personale di cui alla lettera a) del precedente articolo dovra' tenore conto, nel quadro dei principi costituzionali, della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle esigenze personali e sociali e in, una comunita' scolastica nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la societa', per il pieno sviluppo della personalita' dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio. Esso inoltre dovra' ispirarsi ad un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le responsabilita' politiche, amministrative e didattiche proprie dei, vari organi ed istituti che provvedono alla scuola e di collaborazione fra questi. La revisione della posizione del predetto personale dovra' tenere conto dell'impegno richiesto e delle responsabilita' culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.