Art. 2. 
 
  LO stato giuridico  del  personale  di  cui  alla  lettera  a)  del
precedente articolo dovra' tenore  conto,  nel  quadro  dei  principi
costituzionali,  della  natura  della  professione  docente   e   dei
caratteri richiesti dal suo esercizio in  una  scuola  adeguata  alle
esigenze personali e sociali e in,  una  comunita'  scolastica  nella
quale si attua non solo la trasmissione della  cultura  ma  anche  il
continuo e autonomo processo di  elaborazione  di  essa,  in  stretto
rapporto con la societa', per il pieno  sviluppo  della  personalita'
dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio. 
  Esso  inoltre  dovra'  ispirarsi  ad  un   corretto   criterio   di
distinzione  fra  le  competenze  e  le  responsabilita'   politiche,
amministrative e didattiche proprie dei, vari organi ed istituti  che
provvedono alla scuola e di collaborazione fra questi. 
  La revisione della posizione del predetto personale  dovra'  tenere
conto  dell'impegno  richiesto  e  delle  responsabilita'  culturali,
didattiche e sociali ad esso connesse.