Art. 24. 
 
  Con l'entrata in vigore delle norme delegate  cesseranno  di  avere
efficacia  tutte  le  precedenti  disposizioni,   di   legge   e   di
regolamento, comunque incompatibili con quelle della presente legge. 
  Il Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere e  coordinare
in un testo unico,  entro  due  anni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, e con le modalita' indicate dal  precedente  articolo
18, le norme dei decreti delegati con quelle, in quanto  compatibili,
dello statuto degli impiegati civili dello Stato di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  La legge 30 novembre 1942, n. 1545, e' abrogata.