Art. 24. Con l'entrata in vigore delle norme delegate cesseranno di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni, di legge e di regolamento, comunque incompatibili con quelle della presente legge. Il Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con le modalita' indicate dal precedente articolo 18, le norme dei decreti delegati con quelle, in quanto compatibili, dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. La legge 30 novembre 1942, n. 1545, e' abrogata.