Art. 25. 
 
  All'onere derivante dal precedente articolo 12,  valutato  in  lire
476 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per  la  quota  relativa
all'anno  finanziario  1973,  mediante  riduzione   quanto   a   lire
155.666.000.000 del capitolo 3523 e quanto  a  lire  3  miliardi  del
capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno medesimo. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 luglio 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                   RUMOR - MALFATTI - 
                                                             LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI