Art. 3. Sara' rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali gia' in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attivita' di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attivita' educativa della scuola con assistenza medico-socio-psicopedagogica, alla presenza nelle attivita' di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie. A decorrere dal 1 gennaio 1976 si procedera' al riordinamento dei ruoli prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento e' richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salva diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegni nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado, e fermo restando il rapporto attualmente esistente fra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari. I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini, salva la diversa collocazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica per i quali detta analogia non sia applicabile. Con la medesima decorrenza e con analoghi criteri saranno riordinati i ruoli del personale ispettivo e direttivo della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica. I provvedimenti delegati relativi alle misure previste per il personale di cui ai due commi precedenti saranno emanati entro il 30 giugno 1975. Gli effetti economici e il conseguente onere finanziario verranno distribuiti in due esercizi finanziari con decorrenza 1° luglio 1976 per il 50 per cento e 1° luglio 1977 per l'intero ammontare. Sara' mantenuto il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli attuali concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e professionale del docente.