Art. 3. 
 
  Sara' rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo  e
docente, nei suoi vari aspetti, anche  in  conseguenza  dei  maggiori
impegni culturali e professionali gia' in atto e di quelli  richiesti
dalla presente legge, con  particolare  riguardo  alle  attivita'  di
autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi  collegiali  della
scuola, ai rapporti con gli altri  docenti  ai  fini  dell'azione  di
coordinamento didattico e  interdisciplinare,  ai  rapporti  con  gli
altri operatori ed esperti che  collaborano  all'attivita'  educativa
della  scuola  con  assistenza   medico-socio-psicopedagogica,   alla
presenza nelle attivita' di partecipazione degli  alunni  nella  vita
della scuola, ai rapporti con le famiglie. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1976 si procedera' al  riordinamento  dei
ruoli prevedendo, per  il  personale  docente,  un  ruolo  nel  quale
saranno inquadrati i docenti di materie per il  cui  insegnamento  e'
richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed
altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per  il
cui insegnamento e' richiesto attualmente il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli  saranno
internamente  articolati  in  modo  diverso  e  distinto  per  quanto
concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti
servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, e in  modo
uniforme per il personale docente  diplomato  della  scuola  materna,
primaria, secondaria ed artistica,  salva  diversa  permanenza  nelle
singole classi di stipendio per il personale che insegni nella scuola
secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a
scalare dei parametri del ruolo del personale docente  diplomato  con
quelli del personale docente  laureato  della  scuola  secondaria  di
primo grado, e fermo restando il rapporto attualmente esistente fra i
parametri del personale docente laureato della  scuola  secondaria  e
quelli degli assistenti e dei professori universitari. I  docenti  di
insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di  abilitazione
sono inquadrati in uno dei  due  ruoli  in  analogia  ai  docenti  di
insegnamenti affini, salva la diversa collocazione  degli  insegnanti
degli istituti di istruzione artistica per i quali detta analogia non
sia applicabile. 
  Con  la  medesima  decorrenza  e  con  analoghi   criteri   saranno
riordinati i ruoli del personale ispettivo e direttivo  della  scuola
materna, primaria, secondaria ed artistica. 
  I provvedimenti delegati  relativi  alle  misure  previste  per  il
personale di cui ai due commi precedenti saranno emanati entro il  30
giugno 1975. 
  Gli effetti economici e il conseguente onere  finanziario  verranno
distribuiti in due esercizi finanziari con decorrenza 1° luglio  1976
per il 50 per cento e 1° luglio 1977 per l'intero ammontare. 
  Sara' mantenuto il  passaggio  anticipato  a  classi  superiori  di
stipendio per merito distinto, da conseguirsi  mediante  sostituzione
degli attuali concorsi con forme nuove di accertamento del  progresso
culturale e professionale del docente.