Art. 4. 
 
  Lo  stato  giuridico  del  personale  di  cui   alla   lettera   a)
dell'articolo 1 della presente legge dovra' stabilire: 
    1) la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento,  intesa  come
autonomia   didattica   e   come   libera    espressione    culturale
dell'insegnante nel rispetto dei principi  costituzionali  e  secondo
gli ordinamenti della  scuola  stabiliti  dallo  Stato,  nonche'  nel
rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e  del  diritto
di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalita'. 
  In questo quadro sara' tutelata e regolamentata la sperimentazione; 
    2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione
docente,   tenuto   conto   dei   rapporti   inerenti   alla   natura
dell'attivita' didattica e del governo della comunita' scolastica; le
attribuzioni, i doveri e i diritti propri  della  funzione  direttiva
intesa come promozione e coordinamento delle attivita'  dell'istituto
o del circolo; le responsabilita' esecutive connesse con le decisioni
di competenza degli  organi  collegiali  nonche'  le  responsabilita'
specifiche  di  ordine  amministrativo,  escluse  in  ogni  caso   le
competenze di carattere contabile di ragioneria e  di  economato;  il
riordinamento della funzione ispettiva  nel  quadro  di  una  visione
unitaria della stessa a livello centrale, regionale e  provinciale  e
le attribuzioni, i doveri e i  diritti  della  medesima  intesa  come
attivita' di esperti  professionali  utilizzati  dall'amministrazione
scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la
sperimentazione; 
    3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti  i  docenti
del medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e
la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo  la  durata
delle prestazioni. 
  L'orario obbligatorio di servizio dovra' prevedere il numero  delle
ore  di  insegnamento  e  quelle   riguardanti   le   attivita'   non
d'insegnamento.  Nella  scuola   materna   l'orario   del   personale
insegnante sara' ridotto a non piu' di 36 ore settimanali  garantendo
l'attuale prestazione complessiva giornaliera per gli alunni; 
    4) l'orario obbligatorio di servizio per il personale ispettivo e
direttivo; 
    5)  le  forme  e  le  modalita'  di  reclutamento  del  personale
insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva,  fatti  salvi  i
casi in cui gli insegnamenti  richiedono  particolari  competenze  di
natura  tecnica,  professionale  ed  artistica,  di  una   formazione
universitaria completa da richiedere come requisito di base a tutti i
docenti unitamente alla specifica abilitazione. 
  L'accesso alle carriere avverra' mediante concorso  per  titoli  ed
esami o concorso per soli titoli. Il concorso  per  titoli  ed  esami
sara' diretto all'accertamento della preparazione specifica  e  delle
capacita' per l'esercizio della professione. Al concorso  per  titoli
potranno accedere coloro  che  siano  in  possesso  della  prescritta
abilitazione e di una determinata  anzianita'  di  servizio.  Saranno
fatte salve, sulla base di quanto gia'  stabilito  dagli  ordinamenti
vigenti,  altre  forme  di  assunzione  in  ruolo,  quando  cio'  sia
richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione
con riferimento agli insegnamenti specializzati  di  natura  tecnica,
professionale ed artistica. I concorsi per la  scuola  media  saranno
indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni
ad autonomia speciale, su base provinciale. 
  Per  i  concorsi  per  titoli  saranno  previste   graduatorie   ad
esaurimento  aggiornabili,  da  utilizzare  per   la   copertura   di
un'aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico  non
superiore al 50 per cento. 
  Il personale direttivo e ispettivo dovra' essere reclutato  tra  il
personale docente avente un congruo numero di  anni  di  servizio  di
ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del
presente n. 5) limitatamente alle scuole di istruzione artistica; 
    6) la disciplina inerente alla partecipazione  dei  docenti  alle
commissioni di abilitazione e di concorso; 
    7) la disciplina  dell'assegnazione  di  sede  ai  vincitori  dei
concorsi secondo  l'ordine  di  graduatoria  e  tenendo  conto  delle
preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo  di  prova  che
non potra' essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei
casi di proroga; 
    8) le  norme,  i  criteri  e  le  strutture  per  l'aggiornamento
culturale e professionale dei docenti. 
  Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella  italiana
potra' essere utilizzata anche l'opera di esperti  e  di  docenti  di
universita' estere. 
Saranno istituiti,  nell'ambito  della  scuola  materna,  primaria  e
  secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca
  e per la sperimentazione didattiche,  nonche'  per  l'aggiornamento
  culturale e professionale dei  docenti,  i  quali,  utilizzando  le
  strutture  degli  attuali  centri,  didattici  nazionali,   offrano
  garanzie di validita' scientifica, di democraticita' e di autonomia
  didattica. 
Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente 
soppressi e cesseranno la loro attivita' nel momento in cui 
inizieranno a funzionare gli istituti di cui al capoverso precedente; 
    9) la modalita' di valutazione del servizio, non riferibile 
comunque ad un periodo superiore al triennio, cui dovra'  provvedere,
solo su richiesta dell'interessato, un apposito comitato  eletto  dal
collegio dei docenti, previa relazione del capo  di  istituto  o  del
direttore di circolo didattico. 
  Non sono ammesse le note di qualifica; 
    10) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo  il
possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado,
con  l'indicazione  delle  materie  o  del  gruppo  di   materie   di
insegnamento per  le  quali  possa  ammettersi  il  passaggio  e  con
adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei  ruoli
di provenienza; 
    11)  la  disciplina  dei  trasferimenti   a   domanda   e   delle
assegnazioni provvisorie - di sede che  tenga  conto  dei  motivi  di
famiglia, dei titoli e dell'anzianita'  di  servizio  del  personale,
nonche' delle esigenze del funzionamento della scuola. 
  La valutazione del ricongiungimento con l'altro coniuge ai fini del
trasferimento  dovra'   avvenire   indipendentemente   dall'attivita'
professionale dello stesso. 
  Particolari garanzie dovranno essere previste per  i  trasferimenti
di ufficio che potranno essere  disposti  solo  per  soppressione  di
posto o per accertata incompatibilita' di permanenza nella  scuola  e
nella sede; 
    12) la disciplina dei congedi,  delle  aspettative,  de  comandi,
compresi quelli per motivi di studio o per aggiornamento,  o  per  lo
svolgimento di attivita' artistiche, tenuto conto delle  esigenze  di
servizio e, per  quanto  possibile,  nel  rispetto  del  criterio  di
continuita' dell'insegnamento. Dovranno essere  indicati  gli  organi
competenti a concederli; 
    13) la disciplina di ogni altro  aspetto  dello  stato  giuridico
riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto  di
impiego (dimissioni, decadenza dispensa, destituzione, collocamento a
riposo), per la riammissione in  servizio,  per  la  restituzione  ai
ruoli di provenienza, per  il  collocamento  fuori  ruolo  e  per  la
utilizzazione in altri compiti e funzioni  a  causa  di  sopravvenuta
inidoneita',  avendo   riguardo   alla   particolare   natura   della
professione docente; 
    14) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e  delle
sanzioni disciplinari la cui competenza dovra' essere  attribuita  ad
appositi organi, con le dovute garanzie di tutela del personale; 
    15) gli organi competenti in materia di contenziose e le relative
attribuzioni; 
    16) le norme di  tutela  delle  liberta'  sindacali  compresa  la
disciplina del diritto di riunione nei  locali  della  scuola,  fuori
dell'orario normale delle lezioni. 
  I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per  il
personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di  ruolo
delle scuole di ogni ordine grado  e  delle  istituzioni  scolastiche
italiane funzionanti all'estero.