Art. 6. I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico per le quali saranno attribuiti annualmente appositi stanziamenti, e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato le cui carriere saranno definite in sede di ristrutturazione secondo quanto previsto dal punto 1) del successivo articolo 10. I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina di controllo, le modalita' per la pubblicita' degli atti del consiglio di istituto o di circolo e, in caso di mancato o irregolare funzionamento di questi, le forme di intervento e gli organi competenti ad effettuarlo. A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali: 1) il consiglio di circolo o di istituto, formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli allievi, dal direttore didattico o preside. Il consiglio di circolo o di istituto e presieduto da uno dei suoi membri, eletto da tutti i componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti eletti degli studenti di eta' non inferiore a 16 anni. Possono essere chiamati a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico-psico-pedagogico e dell'orientamento. Il consiglio di circolo o di istituto eleggera' una giunta esecutiva, presieduta dal direttore didattico o dal preside, composta di non piu' di cinque membri eletti dal consiglio stesso, in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le sue componenti. Di essa fara' parte, di diritto, il capo dei servizi di segreteria; 2) il collegio dei docenti, composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto, presieduto dal direttore didattico o dal preside. Esso eleggera' i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto o di circolo, e uno o piu' docenti incaricati di collaborare col preside o il direttore didattico e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento; 3) il consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore didattico o dal preside, eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri e del quale faranno parte anche i rappresentanti eletti dei genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti eletti degli studenti di eta' non inferiore ai 16 anni; 4) il comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside ed eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri, incaricato di compilare la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del primo comma, numero 9), dell'articolo 4; 5) i consigli di interclasse o di classe, presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti del gruppo di classi interessate o della classe, dai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, dai rappresentanti eletti degli studenti. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe e di interclasse, avra' potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attivita' parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva, e potra' esprimere il proprio parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto. La giunta esecutiva preparera' i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curera' l'esecuzione delle delibere. Al collegio dei docenti spettera' la competenza del funzionamento didattico del circolo o dell'istituto, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse. I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unita' dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonche' alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti. Tutti gli organi istituiti o riordinati a norma del presente articolo dureranno in carica un anno, tranne il consiglio di circolo o di istituto e la relativa giunta che dureranno in carica un triennio, con possibilita' di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di farne parte. I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo, proporzionale a quello della popolazione scolastica e del personale della scuola, e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale al personale della scuola. Il numero dei componenti del consiglio di circolo o di istituto non potra' comunque essere superiore a venti. Dovra' pure essere assicurato e regolato dai decreti delegati il diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali della scuola degli studenti, per le scuole secondarie superiori, e dei genitori. Saranno regolate le procedure per l'elezione e la surroga dei rappresentanti delle diverse componenti negli organi collegiali e le modalita' di funzionamento degli organi stessi. Saranno altresi' disciplinate le modalita' di partecipazione degli studenti di eta' non inferiore a 16 anni ai diversi organi collegiali. La composizione e il funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 444, saranno riveduti per adeguarli, in tutto quanto sia compatibile con la struttura della scuola materna, alle norme previste dal presente articolo.