Art. 6. 
 
  I circoli didattici e gli istituti  scolastici  saranno  dotati  di
autonomia  amministrativa   per   quanto   concerne   le   spese   di
funzionamento  amministrativo  e  didattico  per  le  quali   saranno
attribuiti annualmente appositi stanziamenti,  e  dovranno  disporre,
per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito  personale
qualificato  le  cui   carriere   saranno   definite   in   sede   di
ristrutturazione secondo quanto previsto dal punto 1) del  successivo
articolo 10. 
  I decreti delegati indicheranno  gli  organi  e  la  disciplina  di
controllo, le modalita' per la pubblicita' degli atti  del  consiglio
di istituto  o  di  circolo  e,  in  caso  di  mancato  o  irregolare
funzionamento  di  questi,  le  forme  di  intervento  e  gli  organi
competenti ad effettuarlo. 
  A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o  riordinati,
secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali: 
    1)  il  consiglio  di  circolo  o  di  istituto,  formato   dalle
rappresentanze elette del personale  insegnante,  del  personale  non
insegnante, dei genitori degli allievi,  dal  direttore  didattico  o
preside. Il consiglio di circolo o di istituto e  presieduto  da  uno
dei suoi membri, eletto da tutti i componenti, tra  i  rappresentanti
dei genitori. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto,
nelle scuole secondarie  superiori,  i  rappresentanti  eletti  degli
studenti di eta' non inferiore a 16 anni. 
  Possono essere chiamati a titolo  consultivo  gli  specialisti  che
operano   in   modo   continuativo    nella    scuola    sul    piano
medico-psico-pedagogico e dell'orientamento. 
  Il  consiglio  di  circolo  o  di  istituto  eleggera'  una  giunta
esecutiva, presieduta dal direttore didattico o dal preside, composta
di non piu' di cinque membri eletti dal consiglio stesso, in modo che
sia assicurata la rappresentanza di tutte le sue componenti. Di  essa
fara' parte, di diritto, il capo dei servizi di segreteria; 
    2) il collegio dei docenti, composto dal personale insegnante  di
ruolo e non di ruolo del  circolo  o  dell'istituto,  presieduto  dal
direttore didattico o dal preside. 
  Esso eleggera' i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto o di
circolo, e uno o piu' docenti incaricati di collaborare col preside o
il direttore didattico e di sostituirlo  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento; 
    3) il  consiglio  di  disciplina  degli  alunni,  presieduto  dal
direttore didattico o dal preside, eletto dal  collegio  dei  docenti
tra i suoi membri e del quale faranno parte  anche  i  rappresentanti
eletti  dei  genitori  degli  alunni  e,  nelle   scuole   secondarie
superiori,  i  rappresentanti  eletti  degli  studenti  di  eta'  non
inferiore ai 16 anni; 
    4) il comitato, presieduto dal direttore didattico o dal  preside
ed eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri,  incaricato  di
compilare la valutazione del servizio degli insegnanti ai  sensi  del
primo comma, numero 9), dell'articolo 4; 
    5)  i  consigli  di   interclasse   o   di   classe,   presieduti
rispettivamente dal direttore didattico o dal  preside,  formati  dai
docenti  del  gruppo  di  classi  interessate  o  della  classe,  dai
rappresentanti eletti dei  genitori  degli  alunni  e,  nelle  scuole
secondarie superiori, dai rappresentanti eletti degli studenti. 
  Il consiglio di circolo o di istituto, fatte  salve  le  competenze
del collegio dei docenti e dei consigli di classe e  di  interclasse,
avra' potere deliberante in ordine  alla  organizzazione  della  vita
scolastica,   alle   dotazioni,   all'assistenza,   alle    attivita'
parascolastiche,  interscolastiche,  extrascolastiche  e  in   ordine
all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva,
e  potra'  esprimere  il  proprio  parere  sull'andamento   generale,
didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto.  La  giunta
esecutiva preparera' i lavori del consiglio di circolo o di  istituto
e curera' l'esecuzione delle delibere. 
  Al collegio dei docenti spettera' la competenza  del  funzionamento
didattico del  circolo  o  dell'istituto,  come  l'adeguamento  degli
indirizzi programmatici, la scelta dei libri di testo e  dei  sussidi
didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e  dei
pareri dei consigli di classe o di interclasse. 
  I consigli di classe dovranno agevolare  ed  estendere  i  rapporti
docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento  del  programma,
al rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative  di
carattere  educativo  e  didattico.  Le  competenze   relative   alla
realizzazione   dell'unita'   dell'insegnamento   e   dei    rapporti
interdisciplinari nonche' alla valutazione periodica e  finale  degli
alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza
dei docenti. 
  Tutti gli organi  istituiti  o  riordinati  a  norma  del  presente
articolo dureranno in carica un anno, tranne il consiglio di  circolo
o di istituto e  la  relativa  giunta  che  dureranno  in  carica  un
triennio, con possibilita' di  surroga  dei  componenti  che  avranno
perduto il titolo di farne parte. 
  I decreti delegati stabiliranno il numero dei  componenti  di  ogni
organo, proporzionale a quello della  popolazione  scolastica  e  del
personale della  scuola,  e  la  ripartizione  delle  rappresentanze,
riservando almeno il 50 per  cento  del  totale  al  personale  della
scuola. Il numero dei  componenti  del  consiglio  di  circolo  o  di
istituto non potra' comunque essere superiore a venti. 
  Dovra' pure essere assicurato e regolato dai  decreti  delegati  il
diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali della  scuola
degli studenti, per le scuole secondarie superiori, e dei genitori. 
  Saranno regolate le procedure  per  l'elezione  e  la  surroga  dei
rappresentanti delle diverse componenti negli organi collegiali e  le
modalita' di funzionamento degli organi stessi. 
  Saranno altresi' disciplinate le modalita' di partecipazione  degli
studenti  di  eta'  non  inferiore  a  16  anni  ai  diversi   organi
collegiali. 
  La composizione e il funzionamento degli organi collegiali  di  cui
all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 444,  saranno  riveduti
per adeguarli, in tutto quanto sia compatibile con la struttura della
scuola materna, alle norme previste dal presente articolo.