Art. 9. 
 
  A livello nazionale sara' istituito il  Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione, che sostituira' la seconda e la terza sezione 
del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la quarta e la 
  quinta sezione del Consiglio superiore  delle  antichita'  e  belle
  arti. 
Faranno parte del consiglio nazionale: i rappresentanti eletti del 
personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non  di  ruolo  di
ogni ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di  ruolo
e non di ruolo, i rappresentanti del personale  docente  e  dirigente
della scuola non statale; i rappresentanti del mondo dell'economia  e
del lavoro, designati dal Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro. 
  Ne  fanno  parte  anche  rappresentanze  elettive   del   personale
dell'amministrazione   centrale   della   pubblica    istruzione    e
dell'amministrazione  scolastica  periferica  nonche'  rappresentanti
dell'attuale prima sezione del  Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione. 
  Sara' comunque assicurata la rappresentanza delle scuole con lingua
di insegnamento diversa  da  quella  italiana  previste  dal  vigente
ordinamento. 
  Il consiglio durera' in carica  cinque  anni;  i  suoi  membri  non
saranno rieleggibili piu' di una volta. Esso eleggera' nel  suo  seno
il vicepresidente, l'ufficio di presidenza e i propri  rappresentanti
nella  prima  sezione  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione.  Non  sono  eleggibili  nel  Consiglio  nazionale   della
pubblica istruzione i membri del Parlamento nazionale. 
  Il Consiglio nazionale e' presieduto dal Ministro per  la  pubblica
istruzione. 
  Il consiglio svolgera' le sue attivita'  e  le  sue  funzioni  come
corpo unitario per le materie  di  interesse  generale  e  attraverso
comitati  a  carattere  orizzontale  e  verticale  per   le   materie
specifiche. 
  Il Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione  svolgera'  le
seguenti funzioni, anche di propria iniziativa: 
    a) formulera' annualmente una valutazione sull'andamento generale
dell'attivita'  scolastica  e  dei  servizi,  anche  sulla  base   di
relazioni dell'amministrazione; 
    b) dara' pareri in materia legislativa e normativa attinente alla
pubblica istruzione; 
    c)  formulera'  proposte  in   ordine   alla   promozione   delle
sperimentazioni sul piano  nazionale  e  locale,  e  ne  valutera'  i
risultati; 
    d)  esprimera',  per  elezione,  dal  suo  seno  i  consigli   di
disciplina per il personale della scuola e  per  il  contenzioso  dei
diversi ordini di scuola, secondo le modalita' che saranno  precisate
nei decreti delegati. 
  I  consigli  di  disciplina  saranno  formati   esclusivamente   da
personale ispettivo, direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo. 
  L'ufficio di presidenza coordinera' l'attivita' del consiglio. 
  Sara' assicurata la pubblicita' dei pareri  e  delle  deliberazioni
del consiglio. 
  I decreti  delegati  stabiliranno  il  numero  dei  componenti,  la
ripartizione delle rappresentanze, riservando il settanta  per  cento
del  totale  ai  docenti,  e  le  procedure  per  la   elezione   dei
rappresentanti.