IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  ed urgenza di adottare misure urgenti per
l'universita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con  il  Ministro per il tesoro, con il Ministro per il bilancio e la
programmazione economica e con il Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:
                               Art. 1.
         (Nuovi posti di professore universitario di ruolo)

  Sono  istituiti  7.500  nuovi  posti di professore universitario di
ruolo,  da  distribuire  in  ragione di 2.500 per ciascuno degli anni
accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976.
  Tali  posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per
la  pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le
facolta'   e   le  scuole  delle  universita'  e  degli  istituti  di
istruzione,  superiore  sono tenute a trasmettere entro trenta giorni
dalla relativa comunicazione ministeriale.
  Nella  ripartizione,  il  Ministro  terra'  conto  del numero degli
studenti  in  corso,  di quello comprensivo degli incarichi ufficiali
retribuiti  e  dei  posti  di  assistenti  di ruolo, esistenti presso
ciascuna  facolta' o scuola nonche' di criteri generali ispirati alle
esigenze  scientifiche  e  didattiche  indicati  dalla 1a sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione.
  I  posti  di  ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i
quali   le  facolta'  e  le  scuole  non  abbiano  provveduto,  entro
quarantacinque  giorni dalla data del decreto ministeriale, di cui al
secondo  comma,  alla  proposta  di  messa  a  concorso  ovvero  alla
dichiarazione  di  vacanza,  o che non risultino in quest'ultimo caso
coperti  entro  i  successivi quarantacinque giorni, sono riassegnati
dal  Ministro per la pubblica istruzione, secondo gli stessi criteri,
ad altra facolta' o scuola che ne abbia fatto richiesta.
  Ove  risultino  ancora  posti  di professore universitario di ruolo
inutilizzati,  il Ministro bandisce concorsi per le facolta' rette da
un  comitato  tecnico,  o  per  le  facolta'  degli  atenei  di nuova
istituzione  di  cui  al  programma previsto dall'art. 10, o da altri
provvedimenti legislativi.