IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la necessita' ed urgenza di adottare misure urgenti per l'universita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Art. 1. (Nuovi posti di professore universitario di ruolo) Sono istituiti 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, da distribuire in ragione di 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976. Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le facolta' e le scuole delle universita' e degli istituti di istruzione, superiore sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione ministeriale. Nella ripartizione, il Ministro terra' conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo, esistenti presso ciascuna facolta' o scuola nonche' di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche indicati dalla 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facolta' e le scuole non abbiano provveduto, entro quarantacinque giorni dalla data del decreto ministeriale, di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro i successivi quarantacinque giorni, sono riassegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo gli stessi criteri, ad altra facolta' o scuola che ne abbia fatto richiesta. Ove risultino ancora posti di professore universitario di ruolo inutilizzati, il Ministro bandisce concorsi per le facolta' rette da un comitato tecnico, o per le facolta' degli atenei di nuova istituzione di cui al programma previsto dall'art. 10, o da altri provvedimenti legislativi.