Art. 11. (Nuove procedure per l'edilizia universitaria) Per la realizzazione delle opere di edilizia gia' finanziate, le universita' e le altre istituzioni universitarie possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le deliberazioni necessarie all'acquisizione delle aree, all'acquisto o alla locazione di immobili, alla progettazione, alle gare, a eventuali convenzioni e comunque a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione e al collaudo delle opere. Le disposizioni dell'art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, si applicano per l'esecuzione di tutte le opere di edilizia universitaria, salvo quanto stabilito dai successivi commi. La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dell'art. 5 della citata legge e' adottata, per le opere di cui sopra, previo parere di una commissione composta dal rappresentante legale dell'universita' o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile, da un tecnico delegato dal sindaco. Qualora la deliberazione comunale non venga adottata entro il termine di cui all'art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, le aree, sulla base delle indicazioni fornite dai provveditorati alle opere pubbliche, saranno prescelte con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine con gli stessi effetti. Ove la regione non provveda entro il termine indicato a determinare comunque l'arca idonea, provvede il Ministro per i lavori pubblici con decreto avente gli effetti di cui al citato art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge. Le espropriazioni e la determinazione delle relative indennita' avvengono ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865. I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza sono adottati dal presidente della giunta regionale. Per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applica la norma di cui all'art. 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641. I limiti di spesa fissati dall'art. 9-bis, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni. L'erogazione dei fondi per l'edilizia universitaria viene effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione gradualmente sulla base delle richieste formulate dai rettori e dai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate. Tali richieste devono indicare il fabbisogno complessivo relativo, ai pagamenti che si prevede di dover effettuare ogni quadrimestre. Il Ministro per la pubblica istruzione provvede ad accreditare su apposite contabilita' speciali intestate ai rettori o ai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate gli importi richiesti. I rettori o i legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate provvedono ad emettere ordinativi di pagamento a valere sulle contabilita' speciali, in relazione alla emissione degli stati di avanzamento o all'acquisizione degli immobili e comunque ai pagamenti da effettuare. La rendicontazione deve riguardare soltanto le somme spese e non quelle ancora disponibili sulle contabilita' speciali alla fine dell'esercizio.