Art. 11. 
           (Nuove procedure per l'edilizia universitaria) 
 
  Per la realizzazione delle opere di edilizia  gia'  finanziate,  le
universita' e le altre istituzioni  universitarie  possono  adottare,
anche  in  deroga  alle  vigenti   disposizioni,   le   deliberazioni
necessarie all'acquisizione delle aree, all'acquisto o alla locazione
di immobili, alla progettazione, alle gare, a eventuali convenzioni e
comunque  a  tutti  gli  adempimenti  relativi  all'esecuzione  e  al
collaudo delle opere. 
  Le disposizioni dell'art. 3 della legge 1 giugno 1971, n.  291,  si
applicano  per  l'esecuzione  di   tutte   le   opere   di   edilizia
universitaria, salvo quanto stabilito dai successivi commi. 
  La deliberazione del consiglio comunale di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 5 della citata legge e'  adottata,  per  le  opere  di  cui
sopra, previo parere di una commissione composta  dal  rappresentante
legale dell'universita' o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del
genio civile, da un tecnico delegato dal sindaco. 
  Qualora la deliberazione  comunale  non  venga  adottata  entro  il
termine di cui all'art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, le aree,
sulla base delle indicazioni fornite dai  provveditorati  alle  opere
pubbliche,  saranno  prescelte  con   deliberazione   del   consiglio
regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla scadenza di  detto
termine con gli stessi effetti. Ove la regione non provveda entro  il
termine indicato a determinare comunque l'arca  idonea,  provvede  il
Ministro per i lavori pubblici con decreto avente gli effetti di  cui
al citato art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291. 
  L'approvazione dei progetti equivale a  dichiarazione  di  pubblica
utilita', di urgenza e di  indifferibilita'  dei  relativi  lavori  a
tutti gli effetti di legge. 
  Le espropriazioni e la  determinazione  delle  relative  indennita'
avvengono ai sensi delle disposizioni contenute  nel  titolo  secondo
della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
  I decreti di  espropriazione  e  di  occupazione  di  urgenza  sono
adottati dal presidente della giunta regionale. 
  Per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applica la norma di
cui all'art. 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641. 
  I limiti di spesa fissati dall'art. 9-bis,  primo  e  terzo  comma,
della legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni. 
  L'erogazione  dei  fondi   per   l'edilizia   universitaria   viene
effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione gradualmente sulla
base  delle  richieste   formulate   dai   rettori   e   dai   legali
rappresentanti delle altre istituzioni interessate. 
  Tali richieste devono indicare il fabbisogno complessivo  relativo,
ai pagamenti che si prevede di dover effettuare ogni quadrimestre. 
  Il Ministro per la pubblica istruzione provvede ad  accreditare  su
apposite contabilita' speciali  intestate  ai  rettori  o  ai  legali
rappresentanti  delle  altre  istituzioni  interessate  gli   importi
richiesti. 
  I  rettori  o  i  legali  rappresentanti  delle  altre  istituzioni
interessate provvedono ad emettere ordinativi di pagamento  a  valere
sulle contabilita' speciali, in relazione alla emissione degli  stati
di avanzamento  o  all'acquisizione  degli  immobili  e  comunque  ai
pagamenti da effettuare. 
  La rendicontazione deve riguardare soltanto le somme  spese  e  non
quelle ancora  disponibili  sulle  contabilita'  speciali  alla  fine
dell'esercizio.