Art. 12.
     (Trattamento economico del personale docente universitario)

  Al personale insegnante delle universita' ed istituti di istruzione
universitaria  di  ruolo,  fuori  ruolo e incaricato e' attribuito, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
un  assegno  annuo  pensionabile  e  utile ai fini dell'indennita' di
buonuscita,  con  esclusione  di ogni effetto sugli aumenti periodici
dello  stipendio  e sulla tredicesima mensilita', nella misura di cui
alla tabella allegata.
  Detto   assegno   e'   sostitutivo   della  indennita'  di  ricerca
scientifica  di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e
successive modificazioni.
  L'assegno di cui al primo comma puo' essere percepito in base ad un
solo  titolo  e  non  e' cumulabile con altri assegni o indennita' di
analoga natura ne' con trattamenti economici onnicomprensivi.
  Al  personale  di cui al primo comma viene corrisposto altresi' per
dodici   mensilita'   all'anno   un  assegno  speciale  nella  misura
forfettaria  lorda  di  L.  150.000 per i professori di ruolo e fuori
ruolo,  di  L.  80.000  per i professori incaricati esterni e per gli
assistenti.
  Detto   assegno   non   e'   pensionabile,   e'   subordinato  alla
corresponsione  dello  stipendio, e' ridotto nella stessa proporzione
di questo e per lo stesso periodo di tempo.
  Esso   non  compete  a  coloro  che  svolgono  privatamente  libera
attivita'  professionale  o  di  consulenza professionale con reddito
annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, superiore a due
milioni di lire.
  Per  avere  diritto  all'assegno  di  cui al quarto comma i docenti
interessati  devono  dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico
al   dirigente   dei  servizi  amministrativi  dell'universita',  che
raccoglie  la  dichiarazione  in  un  verbale  avente  valore di atto
pubblico,   di   trovarsi   nelle  condizioni  previste  per  poterne
beneficiare.
  Il   personale  medico  universitario  che  fruisca  degli  assegni
previsti    dal    presente    articolo,   continua   a   beneficiare
dell'indennita'  di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213,
per  la  parte eccedente gli assegni medesimi. Le universita' versano
al  Tesoro  dello  Stato,  anche nel caso di istituti clinici gestiti
direttamente,  la  parte  corrispondente  agli  assegni  spettanti al
personale   medico   universitario   previa  detrazione  delle  quote
necessarie  per  la corresponsione dell'indennita' ai contrattisti ai
sensi del comma undicesimo del precedente art. 5.
  Con   provvedimento   del   Ministro  per  la  pubblica  istruzione
professori  e  assistenti universitari possono essere distaccati, per
dirigere  un  istituto  o  laboratorio, presso il Consiglio nazionale
delle ricerche o istituti e enti di ricerca a carattere nazionale. La
spesa  relativa a stipendi ed altri assegni fissi resta a carico, del
bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
  L'incarico  non  puo' avere durata superiore a cinque anni e non e'
immediatamente rinnovabile.
  Ai   professori  e  agli  assistenti  distaccati  non  puo'  essere
consentito di percepire retribuzioni o indennita' a carico del C.N.R.
e dell'ente di ricerca comunque connesse con il predetto incarico.