Art. 12. (Trattamento economico del personale docente universitario) Al personale insegnante delle universita' ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato e' attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilita', nella misura di cui alla tabella allegata. Detto assegno e' sostitutivo della indennita' di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni. L'assegno di cui al primo comma puo' essere percepito in base ad un solo titolo e non e' cumulabile con altri assegni o indennita' di analoga natura ne' con trattamenti economici onnicomprensivi. Al personale di cui al primo comma viene corrisposto altresi' per dodici mensilita' all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di L. 150.000 per i professori di ruolo e fuori ruolo, di L. 80.000 per i professori incaricati esterni e per gli assistenti. Detto assegno non e' pensionabile, e' subordinato alla corresponsione dello stipendio, e' ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo. Esso non compete a coloro che svolgono privatamente libera attivita' professionale o di consulenza professionale con reddito annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, superiore a due milioni di lire. Per avere diritto all'assegno di cui al quarto comma i docenti interessati devono dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico al dirigente dei servizi amministrativi dell'universita', che raccoglie la dichiarazione in un verbale avente valore di atto pubblico, di trovarsi nelle condizioni previste per poterne beneficiare. Il personale medico universitario che fruisca degli assegni previsti dal presente articolo, continua a beneficiare dell'indennita' di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, per la parte eccedente gli assegni medesimi. Le universita' versano al Tesoro dello Stato, anche nel caso di istituti clinici gestiti direttamente, la parte corrispondente agli assegni spettanti al personale medico universitario previa detrazione delle quote necessarie per la corresponsione dell'indennita' ai contrattisti ai sensi del comma undicesimo del precedente art. 5. Con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione professori e assistenti universitari possono essere distaccati, per dirigere un istituto o laboratorio, presso il Consiglio nazionale delle ricerche o istituti e enti di ricerca a carattere nazionale. La spesa relativa a stipendi ed altri assegni fissi resta a carico, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. L'incarico non puo' avere durata superiore a cinque anni e non e' immediatamente rinnovabile. Ai professori e agli assistenti distaccati non puo' essere consentito di percepire retribuzioni o indennita' a carico del C.N.R. e dell'ente di ricerca comunque connesse con il predetto incarico.