Art. 4. (Stabilizzazione dei professori e nuova disciplina del conferimento degli incarichi) I professori incaricati, in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento, hanno diritto a conservare l'incarico a domanda fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, purche' in possesso di tre anni di anzianita' di insegnamento, che puo' maturare sino all'anno accademico 1974-75 incluso. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo ne' al secondo incarico nei casi in cui esso e' consentito. I professori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo ovvero cessi di essere attivato, sono utilizzati su deliberazione del consiglio di facolta' per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine. Per coloro cui sia stato conferito un incarico di insegnamento anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non oltre l'anno accademico 1974-75. Nuovi incarichi di insegnamento possono essere conferiti solo se retribuiti, nei limiti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, a domanda, a studiosi della relativa disciplina o di disciplina strettamente affine che siano laureati da almeno tre anni o, nel caso siano sprovvisti di laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', secondo il seguente ordine di precedenza: 1) gia' incaricati o assistenti di ruolo che non esercitino attivita' professionale o di consulenza professionale retribuita; 2) professori di ruolo che non esercitino le medesime attivita'; in tal caso non si applica il quarto comma dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; 3) liberi docenti o studiosi che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali alla disciplina; 4) gia' incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 1); 5) professori di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 2). I bandi e le proposte di conferimento, che devono essere motivate, sono resi pubblici.