Art. 4.
                   (Stabilizzazione dei professori
        e nuova disciplina del conferimento degli incarichi)

  I  professori  incaricati,  in  servizio  all'entrata in vigore del
presente  provvedimento,  hanno  diritto  a  conservare  l'incarico a
domanda   fino   all'entrata   in   vigore  della  legge  di  riforma
universitaria,  purche'  in  possesso  di  tre  anni di anzianita' di
insegnamento,  che  puo'  maturare  sino  all'anno accademico 1974-75
incluso.  Il  disposto  di  cui al presente comma non si applica agli
incarichi  attribuiti  a  professori  universitari  di  ruolo  ne' al
secondo incarico nei casi in cui esso e' consentito.
  I  professori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati
sia assegnato ad un docente di ruolo ovvero cessi di essere attivato,
sono  utilizzati  su  deliberazione  del consiglio di facolta' per un
corso  di  insegnamento  che  sia parte del precedente o, con il loro
consenso, per un corso di insegnamento affine.
  Per  coloro  cui  sia  stato  conferito un incarico di insegnamento
anteriormente   all'entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento
restano  in  vigore  le  disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3
giugno  1971,  n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il
diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non
oltre l'anno accademico 1974-75.
  Nuovi  incarichi  di  insegnamento possono essere conferiti solo se
retribuiti,  nei  limiti  di  cui all'art. 11 della legge 24 febbraio
1967, n. 62.
  Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, a domanda, a studiosi
della  relativa  disciplina  o  di disciplina strettamente affine che
siano  laureati  da  almeno  tre anni o, nel caso siano sprovvisti di
laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', secondo il
seguente ordine di precedenza:
    1)  gia'  incaricati  o  assistenti  di  ruolo che non esercitino
attivita' professionale o di consulenza professionale retribuita;
    2)  professori di ruolo che non esercitino le medesime attivita';
in tal caso non si applica il quarto comma dell'art. 7 della legge 24
febbraio 1967, n. 62;
    3)  liberi  docenti  o  studiosi  che  abbiano recato con le loro
pubblicazioni contributi originali alla disciplina;
    4) gia' incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle
condizioni previste al punto 1);
    5)  professori  di  ruolo  che  non  si  trovino nelle condizioni
previste al punto 2).
  I  bandi e le proposte di conferimento, che devono essere motivate,
sono resi pubblici.