Art. 5. 
        (Istituzione di un fondo per contratti con laureati) 
 
  E' istituito un fondo nazionale  per  consentire  alle  universita'
statali di stipulare 8.000 contratti quadriennali per l'importo lordo
annuo di  L.  2.500.000  ciascuno  con  laureati,  i  quali  all'atto
dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per
almeno  un  anno,  nell'ambito  degli  ultimi  tre  anni  accademici,
attivita' di: 
    a) borsisti di cui all'art. 32 della legge 31  ottobre  1966,  n.
942, e all'art. 21 della legge  24  febbraio  1967,  n.  62,  nonche'
borsisti C.N.R. che abbiano  svolto,  la  loro  attivita'  presso  le
facolta'; 
    b) assistenti incaricati e assistenti supplenti; 
    c) assistenti volontari  confermati  in  servizio  ai  sensi  del
secondo comma dell'art. 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; 
    d) medici interni universitari con compiti assistenziali; 
    e) incaricati di esercitazioni pratiche  di  cui  alla  legge  24
febbraio 1967, n. 62; 
    f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti. 
  Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso  scopo  dalle
universita' statali nel proprio bilancio, sempreche' l'ammontare  per
ciascun contratto sia corrispondente a quello previsto per gli  altri
contratti di cui al precedente comma. 
  Il  contratto  e'  incompatibile  con  ogni  rapporto   di   lavoro
retribuito se svolto con continuita', o con il godimento di borse  di
studio e di ricerca. Decadono dal contratto i titolari ai  quali  sia
conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle universita', o
che siano nominati supplenti di un posto di assistente  universitario
di ruolo. 
  Il numero dei contratti da assegnare alle universita' statali,  con
l'importo corrispondente, e' determinato con decreto del Ministro per
la pubblica istruzione, in base al numero di coloro  che  secondo  le
indicazioni presentate dalle  universita'  stesse  hanno  titolo  per
partecipare al concorso  e  tenuto  conto  dei  criteri  generali  ed
obiettivi stabiliti dalla 1a sezione del  Consiglio  superiore  della
pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico
di ciascuna universita' provvede al riparto tra le facolta', le quali
assegnano le disponibilita' a gruppi di discipline affini. 
  I concorsi sono banditi dall'universita'. 
  La commissione giudicatrice e' composta di due docenti di  ruolo  o
fuori ruolo e di un assistente delle discipline cui si  riferisce  il
contratto, appartenenti alla facolta', scelti con voto limitato ad un
solo nominativo dal consiglio di facolta'. 
  I contratti sono  stipulati  dal  rettore  dell'universita'  con  i
vincitori. 
  La utilizzazione dei contrattisti e' determinata dal  consiglio  di
facolta' su  proposta  dei  professori  titolari  degli  insegnamenti
compresi nei rispettivi gruppi, tenuto  conto  dell'affollamento  dei
corsi, dei posti di assistente di ruolo preesistenti, delle  ricerche
programmate in corso e  delle  indicazioni  di  preferenza  formulate
dagli interessati. 
  Il titolare del contratto deve risiedere  nel  luogo  cui  ha  sede
l'universita'; egli puo',  tuttavia,  col  consenso  della  facolta',
svolgere  un  biennio  dell'attivita'  di  contrattista  presso   una
universita' o una scuola universitaria straniera. 
  Il titolare  del  contratto  e'  tenuto  a  svolgere,  con  impegno
limitato a  meta'  della  giornata  per  cinque  giorni  settimanali,
attivita' di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto
e di esercitazioni: ha  diritto  di  avvalersi,  ai  fini  delle  sue
attivita' di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti. 
  I titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia,
qualora svolgano attivita' di assistenza e cura,  in  relazione  alla
loro preparazione didattica e scientifica, oltre i limiti di  impegno
di cui al precedente comma, sono equiparati, ai  fini  delle  vigenti
leggi  ospedaliere  e  della  legge  25  marzo  1971,  n.  213,  agli
assistenti ospedalieri. 
  Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e
assicurativo, mediante iscrizione propria e dei  familiari  a  carico
che non beneficino di  altre  forme  di  previdenza,  all'I.N.P.S.  e
all'E.N.P.D.E.P. a cura e sul bilancio dell'universita'. 
  Al termine del quadriennio, il titolare  del  contratto  sulla  cui
attivita' didattica il consiglio di  facolta'  pronunci  un  giudizio
favorevole, su relazione sottoscritta da  due  docenti,  puo'  essere
inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre
relative a discipline corrispondenti o affini alla  materia  prevista
dal contratto. Il posto corrispondente e' istituito  in  soprannumero
ed e' riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un  ventesimo  dei
nuovi posti disponibili. 
  Il servizio svolto dal titolare del contratto e' titolo  valutabile
nei  concorsi  pubblici  indetti  dalle   pubbliche   amministrazioni
comprese quelle autonome e gli enti pubblici anche non territoriali.