Art. 5. (Istituzione di un fondo per contratti con laureati) E' istituito un fondo nazionale per consentire alle universita' statali di stipulare 8.000 contratti quadriennali per l'importo lordo annuo di L. 2.500.000 ciascuno con laureati, i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attivita' di: a) borsisti di cui all'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e all'art. 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonche' borsisti C.N.R. che abbiano svolto, la loro attivita' presso le facolta'; b) assistenti incaricati e assistenti supplenti; c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; d) medici interni universitari con compiti assistenziali; e) incaricati di esercitazioni pratiche di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62; f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti. Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle universita' statali nel proprio bilancio, sempreche' l'ammontare per ciascun contratto sia corrispondente a quello previsto per gli altri contratti di cui al precedente comma. Il contratto e' incompatibile con ogni rapporto di lavoro retribuito se svolto con continuita', o con il godimento di borse di studio e di ricerca. Decadono dal contratto i titolari ai quali sia conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle universita', o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo. Il numero dei contratti da assegnare alle universita' statali, con l'importo corrispondente, e' determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle universita' stesse hanno titolo per partecipare al concorso e tenuto conto dei criteri generali ed obiettivi stabiliti dalla 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico di ciascuna universita' provvede al riparto tra le facolta', le quali assegnano le disponibilita' a gruppi di discipline affini. I concorsi sono banditi dall'universita'. La commissione giudicatrice e' composta di due docenti di ruolo o fuori ruolo e di un assistente delle discipline cui si riferisce il contratto, appartenenti alla facolta', scelti con voto limitato ad un solo nominativo dal consiglio di facolta'. I contratti sono stipulati dal rettore dell'universita' con i vincitori. La utilizzazione dei contrattisti e' determinata dal consiglio di facolta' su proposta dei professori titolari degli insegnamenti compresi nei rispettivi gruppi, tenuto conto dell'affollamento dei corsi, dei posti di assistente di ruolo preesistenti, delle ricerche programmate in corso e delle indicazioni di preferenza formulate dagli interessati. Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo cui ha sede l'universita'; egli puo', tuttavia, col consenso della facolta', svolgere un biennio dell'attivita' di contrattista presso una universita' o una scuola universitaria straniera. Il titolare del contratto e' tenuto a svolgere, con impegno limitato a meta' della giornata per cinque giorni settimanali, attivita' di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attivita' di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti. I titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia, qualora svolgano attivita' di assistenza e cura, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica, oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma, sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri. Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'I.N.P.S. e all'E.N.P.D.E.P. a cura e sul bilancio dell'universita'. Al termine del quadriennio, il titolare del contratto sulla cui attivita' didattica il consiglio di facolta' pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, puo' essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente e' istituito in soprannumero ed e' riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti disponibili. Il servizio svolto dal titolare del contratto e' titolo valutabile nei concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e gli enti pubblici anche non territoriali.