Art. 11.
                     Determinazione dell'imposta

  L'imposta  e'  determinata  applicando  al  reddito complessivo, al
netto  delle  deduzioni  previste nell'art. 10, le aliquote crescenti
per  scaglioni di reddito indicate nella tabella allegata al presente
decreto.
  Se il reddito complessivo lordo, comprensivo di redditi imputati al
contribuente  a norma delle lettere a) e b) dell'art. 4, e' inferiore
a  quattro  milioni  di lire, la imposta e' commisurata separatamente
sul  reddito  complessivo  proprio  del  contribuente  e su quello di
ciascun familiare, al netto degli oneri di cui all'art. 10 riferibili
a  ciascuno  di essi, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 si
operano sull'imposta complessiva.