Art. 13.
Determinazione dell'imposta per   i  redditi  soggetti  a  tassazione
                              separata

  Per   i   redditi  soggetti  a  tassazione  separata  l'imposta  e'
determinata  applicando  all'ammontare  di ciascuno di essi, al netto
dell'imposta   locale   sui  redditi  in  quanto  dovuta,  l'aliquota
corrispondente   alla   meta'   del  reddito  complessivo  netto  del
contribuente  nel  biennio  anteriore  all'anno  in  cui  e' sorto il
diritto  alla  loro  percezione,  ovvero,  per i redditi indicati ala
lettera  d)  dello art. 12, all'anno in cui sono percepiti. I redditi
altrui  di  cui  alle  lettere a) e b) dell'art. 4 sono computati nel
reddito  complessivo del biennio salva l'ipotesi prevista del secondo
comma dell'art. 11.
  Se  in  uno  dei  due  anni  anteriori  non  vi  sia  stato reddito
imponibile   si   applica   l'aliquota   corrispondente   al  reddito
complessivo  netto  dell'altro  anno;  se  non  vi  sia stato reddito
imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del dieci per
cento.
  Per  i  redditi  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e c) dell'art. 12
conseguiti  dalle  societa'  indicate  nell'art.  5  si  procede alla
tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui
spettante.