Art. 4. Redditi altrui Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi propri: a) i redditi della moglie, eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente separata; b) i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge; c) i redditi altrui dei quali il contribuente ha la libera disponibilita' o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.