Art. 59.

Compensi a favore dell'imprenditore e dei familiari, dei soci e degli
amministratori




Non  sono  ammesse deduzioni a titolo di compenso dell'opera svolta
dall'imprenditore  e dalle persone indicate nel terzo comma dell'art.
15. Dei compensi percepiti da tali persone non si tiene conto ai fini
dell'imputazione prevista nell'art. 4.

I  compensi  per  lavoro dipendente corrisposti ai parenti e affini
entro il quarto grado dell'imprenditore non rientranti tra le persone
indicate nel terzo comma dell'art. 15, compreso il coniuge legalmente
ed  effettivamente  separato,  sono  deducibili  nella  misura in cui
risultano   dalle  registrazioni  eseguite  ai  fini  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  obbligatori effettivamente versati.
Nella  stessa misura sono deducibili i compensi per lavoro dipendente
corrisposti   ai   soci  dalle  societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice.

I  compensi  corrisposti  dalle  societa'  in  nome collettivo e in
accomandita  semplice  ai  soci  amministratori  sono  deducibili nei
limiti  delle  misure correnti per gli amministratori non soci. Per i
soci   prestatori   di  lavoro  che  ricoprono  anche  la  carica  di
amministratore  della societa', la deduzione e' ammessa per ammontare
complessivamente non superiore alla maggiore fra tale misura e quella
indicata nel comma precedente.

Le  somme  corrisposte  agli  amministratori delle societa' in nome
collettivo  e in accomandita semplice a titolo di partecipazione agli
utili  non sono ammesse in deduzione. Di esse non si tiene conto agli
effetti del precedente comma.