Art. 60.
                      Oneri di utilita' sociale



Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche
finalita'  di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto
o    assistenza    sociale   sono   deducibili   per   un   ammontare
complessivamente  non  superiore  al  cinque per mille dell'ammontare
delle   retribuzioni   per   lavoro   dipendente   risultante   dalla
dichiarazione annuale.

Sono inoltre deducibili:

a)  le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone giuridiche
che  perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate
nel  precedente  comma  o  finalita'  di  ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito
d'impresa dichiarato;

b)  le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone giuridiche
aventi  sede  nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita'
di   ricerca  scientifica,  per  un  ammontare  complessivamente  non
superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c)  le  erogazioni  liberali  fatte  a favore di universita' e di
istituti    di    istruzione    universitaria,   per   un   ammontare
complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa
dichiarato.

Le erogazioni a titolo di liberalita' diverse da quelle considerate
dai commi precedenti non sono ammesse in deduzione.