Art. 63.
               Opere e servizi in corso di esecuzione



Le  opere, le forniture e i servizi, pattuiti come oggetto unitario
e  con  tempo  di  esecuzione  ultrannuale  in  contratti di appalto,
somministrazione,  vendita  su ordinazione e simili sono compresi fra
le  rimanenze  di ciascun periodo d'imposta al termine del quale sono
in  corso  di  esecuzione  e  fra  le  giacenze  iniziali  di  quello
successivo.

La  valutazione, in relazione a tutte le prestazioni effettuate fin
dall'inizio  di  esecuzione  del  contratto,  e' fatta sulla base dei
corrispettivi  pattuiti,  al lordo degli eventuali acconti o ritenute
di  garanzia. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione
di  disposizioni  di legge o di clausole contrattuali si tiene conto,
finche'  non  siano  state  definitivamente  stabilite, in misura non
inferiore  al cinquanta per cento. Per la parte di opere, forniture e
servizi  coperta  da  stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
base ai corrispettivi liquidati.

La  valutazione  fatta  a  norma  del  precedente comma puo' essere
ridotta  in  qualsiasi  periodo d'imposta, per rischio contrattuale a
giudizio del contribuente, in misura non superiore al due per cento.

I  corrispettivi  liquidati  a titolo definitivo dal committente si
comprendono  tra  i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso
di   liquidazione   parziale,  e'  limitata  alla  parte  non  ancora
liquidata.  Ogni  successiva variazione dei corrispettivi e' imputata
al  reddito  del  periodo  d'imposta  in cui e' stata definitivamente
stabilita.

Alla  dichiarazione annuale deve essere allegato, distintamente per
ciascuna  opera,  fornitura  o  servizio  pluriennale,  un  prospetto
recante la indicazione degli estremi del contratto, delle generalita'
e  della  residenza  del  committente, della scadenza prevista, degli
elementi  tenuti  a  base  per la valutazione e della collocazione di
tali elementi nei conti dell'impresa.

Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche quando le
opere,   forniture   o  servizi  pluriennali  formano  oggetto,  come
complesso  unitario  e  con  scadenze  ricadenti nello stesso periodo
d'imposta,  di  piu'  contratti  fra le stesse parti. Le disposizioni
stesse possono essere applicate, su richiesta del contribuente, anche
quando si tratta di opere, forniture o servizi di durata contrattuale
inferiore  a  un  anno  in corso di esecuzione al termine del periodo
d'imposta.