Art. 100.
  Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi

  Le  disposizioni  degli  articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del
testo  unico  delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad
applicarsi  per  i  versamenti  ivi previsti e relativi ai periodi di
imposta anteriori al 1 gennaio 1974.
  Per  le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu' dell'art.
82  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597,  e  relativi  a  periodi  di imposta anteriori al 1 gennaio 1974
rimangono  in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato
testo unico.
  Per  i  ricorsi  proposti  dal  1  gennaio  1974  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.
  Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le
iscrizioni  provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1
gennaio 1974.
  La  riscossione  dei  tributi  di cui al secondo comma iscritti nei
ruoli  principali  e  suppletivi e' ripartita in sei rate consecutive
con le scadenze indicate nell'art. 18.
  Gli  aggi  della  riscossione  mediante ruolo dei tributi soppressi
restano a carico del contribuente.