Art. 101.
     Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi

  I  termini  per  proporre  ricorsi o istanze, pendenti al 1 gennaio
1974,  decorrono  da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti
nei  modi  e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.