Art. 104.
                        Disposizioni abrogate

  A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui
al  titolo  X  e  al  titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi
sulle  imposte  dirette  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  29  gennaio  1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non
compatibile con le norme del presente decreto.