Art. 11.
                          Specie dei ruoli

  I  ruoli  si  distinguono  in  principali,  suppletivi,  speciali e
straordinari.
  Nei ruoli principali sono iscritte, al netto delle ritenute dirette
di  cui  all'art.  2  e  dei versamenti diretti di cui all'art. 3, le
imposte  dovute  in  base  alle  dichiarazioni nonche' gli acconti di
imposte non versati nei termini previsti dall'art. 8.
  Nei  ruoli  principali  viene inoltre iscritta l'imposta locale sui
redditi determinabili catastalmente.
  Nei  ruoli  suppletivi vengono iscritte le imposte dovute a seguito
di  rettifica o accertamento d'ufficio e l'imposta locale sui redditi
determinabili catastalmente non iscritta nei ruoli principali.
  Nei  ruoli  speciali  vengono  iscritte  le  imposte  o le maggiori
imposte  riscuotibili per versamento diretto accertate dall'ufficio o
per  le quali il versamento da parte degli obbligati e' stato omesso,
ad  esclusione  dei versamenti di cui al primo comma, n. 2) dell'art.
3.
  Nei  ruoli  straordinari  vengono  iscritte le imposte per le quali
sussiste  fondato  pericolo  per  la  riscossione. Essi devono essere
previamente  autorizzati  dall'intendente  di  finanza  il quale puo'
disporre che si proceda alla iscrizione a titolo provvisorio anche in
deroga alle norme di cui all'art. 15.
  Nei  ruoli  straordinari sono inoltre iscritte, entro il termine di
cui  all'art.  17, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente
di  finanza,  le  imposte  dovute  in  base  alla dichiarazione e non
iscritte, per qualsiasi motivo, nel relativo ruolo principale.