Art. 12.
                  Formazione e contenuto dei ruoli

  Il  ruolo  e' formato dall'ufficio delle imposte per ciascun comune
del  distretto  e  per  ciascuna  imposta ed e' sottoscritto dal capo
dell'ufficio medesimo o da chi lo sostituisce.
  Per  l'imposta  locale sui redditi il ruolo e' formato in ogni caso
dall'ufficio nella cui circoscrizione il reddito e' prodotto.
  Il  ruolo  contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e
indica,  per  ciascuno di essi, le generalita', il domicilio fiscale,
il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata, l'ammontare
della   relativa  imposta,  l'ammontare  dei  versamenti  di  acconto
eseguiti  ai  sensi  dell'art.  3,  primo  comma,  n. 2), l'ammontare
dell'imposta  dovuta nonche' quello degli interessi, delle sopratasse
e delle pene pecuniarie.
  Per  i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  in luogo delle
generalita',  il  ruolo  deve contenere la denominazione o la ragione
sociale.
  Con  decreto del Ministro per le finanze puo' essere autorizzata la
formazione  dei  ruoli con sistemi meccanografici, adattando al mezzo
meccanografico le prescrizioni contenute nei precedenti commi.