Art. 12. Formazione e contenuto dei ruoli Il ruolo e' formato dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e per ciascuna imposta ed e' sottoscritto dal capo dell'ufficio medesimo o da chi lo sostituisce. Per l'imposta locale sui redditi il ruolo e' formato in ogni caso dall'ufficio nella cui circoscrizione il reddito e' prodotto. Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica, per ciascuno di essi, le generalita', il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata, l'ammontare della relativa imposta, l'ammontare dei versamenti di acconto eseguiti ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), l'ammontare dell'imposta dovuta nonche' quello degli interessi, delle sopratasse e delle pene pecuniarie. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita', il ruolo deve contenere la denominazione o la ragione sociale. Con decreto del Ministro per le finanze puo' essere autorizzata la formazione dei ruoli con sistemi meccanografici, adattando al mezzo meccanografico le prescrizioni contenute nei precedenti commi.