Art. 15.
     Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

  Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma
non  ancora  definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli,
dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta
corrispondente  all'imponibile  o  al  maggior  imponibile  accertato
dall'ufficio.
  Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte
a titolo provvisorio nei ruoli:
    a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado,
fino   alla   concorrenza  della  meta'  dell'imposta  corrispondente
all'imponibile  o  al  maggior  imponibile  deciso  dalla commissione
stessa;
    b)  dopo  la  decisione  della  commissione tributaria di secondo
grado,   fino   alla   concorrenza   dei   due   terzi   dell'imposta
corrispondente  all'imponibile  o  al  maggior  imponibile  deciso da
questa;
    c)  dopo  la  decisione  della commissione centrale o la sentenza
della  corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile
o al maggior imponibile da queste determinato.