Art. 16.
                  Versamenti diretti non computati

  Se  i  versamenti  diretti  effettuati  dal  contribuente, ai sensi
dell'art.  3,  primo  comma,  n.  2),  non  sono  stati  dedotti, per
qualunque  causa,  in  sede  di formazione del ruolo, l'ufficio delle
imposte, su segnalazione dell'esattore o su istanza del contribuente,
provvede  allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale
somma   compete   all'esattore  soltanto  l'aggio  stabilito  per  la
riscossione mediante versamenti diretti.