Art. 17.
                  Termini per l'iscrizione a ruolo

  L'iscrizione  nei  ruoli dell'imposta dovuta sui redditi dichiarati
deve  effettuarsi,  a  pena  di  decadenza,  in  tempo  utile perche'
l'ultima  o unica rata scada entro dodici mesi dalla fine dell'anno o
dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.
  Le somme riscuotibili ai sensi dell'art. 3, ad esclusione di quelle
di  cui  al n. 2) dello stesso articolo, non versate sono iscritte, a
pena di decadenza, nei ruoli speciali, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
  In  ogni altro caso le imposte o le maggiori imposte corrispondenti
agli  imponibili  accertati  dall'ufficio debbono essere iscritte nei
ruoli, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.