Art. 17. Termini per l'iscrizione a ruolo L'iscrizione nei ruoli dell'imposta dovuta sui redditi dichiarati deve effettuarsi, a pena di decadenza, in tempo utile perche' l'ultima o unica rata scada entro dodici mesi dalla fine dell'anno o dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce. Le somme riscuotibili ai sensi dell'art. 3, ad esclusione di quelle di cui al n. 2) dello stesso articolo, non versate sono iscritte, a pena di decadenza, nei ruoli speciali, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In ogni altro caso le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio debbono essere iscritte nei ruoli, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.