Art. 18. Ripartizione delle imposte in rate Le imposte iscritte nei ruoli principali in base alle dichiarazioni sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio; dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio e dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre. L'imposta locale sui redditi determinabili catastalmente e' ripartita in quattro rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre per i ruoli di febbraio; dei mesi di settembre, novembre, febbraio e aprile per i ruoli di luglio; dei mesi di novembre, febbraio, aprile e giugno per i ruoli di settembre. L'imposta locale sui redditi dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed iscritta nei ruoli principali e' riscossa in unica soluzione il giorno dieci dei mesi di aprile, settembre e novembre, rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio e settembre. Le imposte iscritte nei ruoli suppletivi sono ripartite in quattro rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre per i ruoli di febbraio dei mesi di settembre, novembre, febbraio e aprile per i ruoli di luglio e dei mesi di novembre, febbraio, aprile e giugno per i ruoli di settembre. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive di imposta, l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. L'ammontare delle imposte iscritte nei ruoli speciali e' riscosso in unica soluzione alla prima scadenza utile. Le imposte iscritte nei ruoli straordinari previsti dal sesto comma dell'art. 11 sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile. L'ammontare delle imposte iscritte nei ruoli straordinari previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 e' riscosso in unica soluzione non oltre la scadenza dell'ultima rata del corrispondente ruolo principale.