Art. 18.
                 Ripartizione delle imposte in rate

  Le imposte iscritte nei ruoli principali in base alle dichiarazioni
sono  ripartite  in due rate consecutive con scadenza al giorno dieci
dei  mesi  di  aprile  e  giugno per i ruoli di febbraio; dei mesi di
settembre  e  novembre per i ruoli di luglio e dei mesi di novembre e
febbraio per i ruoli di settembre.
  L'imposta   locale   sui  redditi  determinabili  catastalmente  e'
ripartita  in  quattro  rate consecutive con scadenza al giorno dieci
dei  mesi  di  aprile,  giugno,  settembre  e novembre per i ruoli di
febbraio;  dei  mesi  di settembre, novembre, febbraio e aprile per i
ruoli  di luglio; dei mesi di novembre, febbraio, aprile e giugno per
i ruoli di settembre.
  L'imposta  locale  sui  redditi dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito  delle persone giuridiche ed iscritta nei ruoli principali e'
riscossa  in  unica  soluzione  il  giorno  dieci dei mesi di aprile,
settembre e novembre, rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio
e settembre.
  Le  imposte iscritte nei ruoli suppletivi sono ripartite in quattro
rate  consecutive  con  scadenza  al giorno dieci dei mesi di aprile,
giugno,  settembre  e  novembre  per  i ruoli di febbraio dei mesi di
settembre,  novembre,  febbraio  e aprile per i ruoli di luglio e dei
mesi di novembre, febbraio, aprile e giugno per i ruoli di settembre.
In  caso  di  omesso  pagamento  di  due rate consecutive di imposta,
l'intero  ammontare  iscritto  nei  ruoli  e'  riscuotibile  in unica
soluzione.
  L'ammontare  delle  imposte iscritte nei ruoli speciali e' riscosso
in unica soluzione alla prima scadenza utile.
  Le imposte iscritte nei ruoli straordinari previsti dal sesto comma
dell'art.  11  sono  riscosse  in unica soluzione alla prima scadenza
utile.
  L'ammontare  delle imposte iscritte nei ruoli straordinari previsti
dall'ultimo  comma  dell'art.  11  e' riscosso in unica soluzione non
oltre   la   scadenza   dell'ultima  rata  del  corrispondente  ruolo
principale.