Art. 19. Prolungata rateazione dei debiti di imposta L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a dodici rate del debito tributario per imposte arretrate e relative sopratasse. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. La disposizione del comma precedente non si applica alle imposte iscritte ai sensi dell'art. 11, quinto comma, nei ruoli speciali.