Art. 19.
             Prolungata rateazione dei debiti di imposta

  L'amministrazione   finanziaria   ha   facolta'  di  concedere,  su
richiesta  del  contribuente,  la ripartizione fino a dodici rate del
debito  tributario  per  imposte  arretrate e relative sopratasse. In
caso  di  omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare
iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione.
  La  disposizione  del  comma precedente non si applica alle imposte
iscritte ai sensi dell'art. 11, quinto comma, nei ruoli speciali.