Art. 20. 
             Interessi per ritardata iscrizione a ruolo 
 
  Decorso  un  semestre  dalla  data  di  scadenza  del  termine   di
presentazione  della  dichiarazione   si   applica   a   carico   del
contribuente l'interesse del 2,50 per cento  sulle  imposte  o  sulle
maggiori imposte dovute,  in  base  a  rettifica  o  ad  accertamento
d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla  data  della
consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione. 
  L'interesse  calcolato  dall'ufficio  delle  imposte  e'   riscosso
mediante ruolo. 
  E' in facolta' del contribuente di  richiedere,  nel  ricorso  alla
commissione di primo grado, che le  imposte  e  le  maggiori  imposte
risultanti    dall'accertamento    dell'ufficio    siano     iscritte
provvisoriamente a ruolo nel loro intero  ammontare  con  l'interesse
semestrale del 2,50 per cento gia' maturato,  ovvero  per  una  parte
dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista  dall'art.
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