Art. 21.
                 Interessi per prolungata rateazione

  Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19,
e'  posticipato  rispetto  all'ultima  rata  di  normale scadenza, si
applica  l'interesse  del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione
di semestre successivo alla scadenza medesima.
  L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento
con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed
e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
  I  privilegi  generali  e  speciali  che  assistono  le imposte sui
redditi  sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e'
prolungata  e  riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e
dal presente articolo.