Art. 23.
                       Esecutorieta' dei ruoli

  L'intendente  di finanza, previo accertamento della conformita' del
ruolo  alle  disposizioni  di  questo  titolo,  appone  il  visto  di
esecutorieta'   e   invia  copia  del  frontespizio  del  ruolo  alla
competente ragioneria provinciale.