Art. 24. 
                  Consegna dei ruoli all'esattoria 
 
  Il ruolo e' consegnato almeno trenta giorni  prima  della  scadenza
della prima rata dall'intendenza di finanza all'esattore il quale  ne
rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile. 
  Se  la  consegna  e'  fatta  oltre  il  termine  di  cui  al  comma
precedente, l'intendente di finanza  puo'  consentire,  per  i  ruoli
ripartiti in piu' rate, che la riscossione della prima rata sia fatta
cumulativamente con la riscossione della  seconda  alla  scadenza  di
questa. 
  Per i ruoli posti in riscossione  in  unica  rata  l'intendente  di
finanza puo' consentire la proroga fino ad un mese a  condizione  che
la scadenza avvenga prima del compimento  dei  termini  di  decadenza
previsti dall'art. 17. 
  La consegna dei ruoli straordinari  puo'  essere  effettuata  senza
l'osservanza dei termini di cui al primo comma.