Art. 25.
                        Cartella di pagamento

  Gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della
prima  rata  successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al
contribuente  la  cartella di pagamento. La cartella deve indicare il
tributo,  il  periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e
l'ammontare  della  relativa  imposta,  l'importo  dei  versamenti di
acconto  eseguiti  ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), le somme
dovute  dal  contribuente  a  titolo d'imposta nonche' per interessi,
sopratasse  e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del
ruolo, la data di consegna di esso all'esattore e ogni altro elemento
in  conformita'  al modello approvato con decreto del Ministro per le
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.