Art. 26.
              Notificazione della cartella di pagamento

  La  notificazione  della  cartella  al contribuente e' eseguita dai
messi  notificatori  dell'esattoria  o  dagli  ufficiali  esattoriali
ovvero  dagli  ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di
pretura,  dai  messi  comunali  e  dai  messi  di conciliazione. Alla
notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale
provvede  l'esattore  territorialmente competente, previa delegazione
da  parte  dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione
puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di
lettera  raccomandata  con avviso di ricevimento. La notificazione si
ha  per  avvenuta  alla  data  indicata  nell'avviso  di  ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.
  Quando   la  notificazione  della  cartella  di  pagamento  avviene
mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di
famiglia  o  addette  alla  casa,  all'ufficio  o all'azienda, non e'
richiesta    la    sottoscrizione   dell'originale   da   parte   del
consegnatario.
  Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la
notificazione   della  cartella  di  pagamento  si  effettua  con  le
modalita'  stabilite  dall'art.  60  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno
successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo
del comune.
  L'esattore  deve  conservare  per cinque anni la matrice o la copia
della   cartella  con  la  relazione  dell'avvenuta  notificazione  o
l'avviso  di  ricevimento  ed  ha  l'obbligo  di  farne esibizione su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
  Per  quanto  non  e' regolato dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.